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La tutela dei lavoratori viene garantita dall’applicazione e dalla diffusione delle norme in materia di salute e di sicurezza

I titolari delle aziende che lavorano, producono o detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti sono soggette a particolari controlli richiesti dalla normativa antincendi. Lo stesso avviene per i titolari di imprese che, a causa delle dimensioni strutturali, dell’ubicazione o di altre ragioni, potrebbero causare gravi danni ai lavoratori in caso di incendio. Tutti sono obbligati a richiedere sopralluoghi ed esami da parte di esperti prima di realizzare l’attività e prima di metterla in esercizio. Il legislatore ha inteso sottolineare l’importanza di tale funzione preventiva inserendo sanzioni penali in caso di violazione.

Le disposizioni, in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori, riguardano tutti i luoghi in cui sono presenti lavoratori dipendenti, soci lavoratori, allievi di istituti di istruzione e universitari, partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, di attrezzature di lavoro, di agenti chimici, fisici e biologici, volontari dei vigili del fuoco e della protezione civile.
Oltre al datore di lavoro, sono destinatari delle norme, a diverso titolo: dirigenti, preposti, addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), medici competenti, lavoratori e rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (R L S).

La prevenzione incendi è un’attività che rientra tra i compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, a tal fine, con appositi nuclei specialistici presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, svolge attività di:

  • vigilanza sull’applicazione della normativa, per impedire nei luoghi di lavoro l’insorgere di incendi o la formazione e l’innesco di miscele esplosive e per garantire, in caso di pericolo, le condizioni per un rapido e sicuro allontanamento dei lavoratori;
  • polizia amministrativa, per il controllo obbligatorio di alcune attività pericolose per le quali è previsto il certificato di prevenzione incendi (CPI);
  • formazione dei soggetti destinatari delle norme, tra cui:
    • responsabili e addetti al servizio di prevenzione protezione (RSPP e ASPP);
    • preposti;
    • rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
    • addetti alla lotta antincendio e gestione dell’emergenza (squadra antincendio aziendale);
    • figure particolari quali, ad esempio: addetti alla sicurezza degli impianti sportivi, rivenditori di bombole di GPL, addetti alle squadre antincendio aziendali all’interno degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, ecc.
  • polizia giudiziaria, nell’ambito delle proprie competenze, in forza dell’art. 8 della legge 1570/41.

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono contenute nel decreto legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla sicurezza, emanato in attuazione della legge delega 123/2007.