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Aggiornamento Valutazione del Rischio Incendio

Aggiornamento Valutazione del Rischio Incendio: cosa cambia con le ultime normative in vigore?

Con l’entrata in vigore dei decreti 1-2-3 settembre 2021 si completa l’attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 46 Prevenzione incendi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Il Decreto del Ministero dell’Interno 01/09/2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” definisce i criteri atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.

Il Decreto del Ministero dell’Interno 02/09/2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione…” definisce i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Il Decreto del Ministero dell’Interno 03/09/2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro…” definisce i criteri diretti atti ad individuare misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.

Il 29/10/2022 con l’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 viene contestualmente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, che rappresenta una svolta apicale nella scelta della normativa da applicare.

Il decretoindividua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare.

Tale assunto, già evidenziato dal testo dell’articolo 2 (che chiarisce che si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri), è rafforzato dalle indicazioni dell’art. 3 comma 3 che estende il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Quando va effettuato l’aggiornamento della Valutazione del Rischio incendio?

Il nuovo D.M. 03/09/2021 stabilisce nuovi criteri per la valutazione del rischio incendio: a ottobre sarà quindi necessario aggiornare tutte le valutazioni del rischio incendio presenti nelle aziende?

La risposta a questa domanda è contenuta nell’art. 4 che precisa che all’entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l’aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all’art. 29, comma 3, del D. Lgs. 81/08.

L’art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata:

  • in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori
  • in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione
  • a seguito di infortuni significativi
  • quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Con conseguente aggiornamento delle relative misure di prevenzione.

 Allegato IV D.M. 7 agosto 2012 – Modifiche ad attività esistenti

Nel presente allegato sono indicate, in maniera qualitativa, le modifiche delle attività esistenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che comportano variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, soggette agli obblighi di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Le modifiche che non rientrano nei casi di seguito indicati sono considerate non sostanziali ai fini della sicurezza antincendio e, per esse, si applicano gli adempimenti di cui all’art. 4 comma 8 del presente decreto.

  1. Variazioni delle sostanze o delle miscele pericolose comunque detenute nell’attività, significative ai fini della sicurezza antincendio:
  • incremento della quantità complessiva in massa di una qualsiasi sostanza o miscela pericolosa;
  • sostituzione di sostanza o miscela pericolosa che comporti aggravio ai fini antincendio.
  1. Modifiche dei parametri significativi per la determinazione della classe minima di resistenza al fuoco dei compartimenti tali da determinare un incremento della classe esistente.
  2. Modifica di impianti di processo, ausiliari e tecnologici dell’attività, significativi ai fini della sicurezza antincendio, che comportino:
  • incremento della potenza o della energia potenziale;
  • modifica sostanziale della tipologia o del layout di un impianto.
  1. Modifiche funzionali significative ai fini della sicurezza antincendio:
  • modifica sostanziale della destinazione d’uso o del layout dei locali dell’attività;
  • modifica sostanziale della tipologia o del layout del sistema produttivo;
  • incremento del volume complessivo degli edifici in cui si svolge l’attività;
  • modifiche che riducono le caratteristiche di resistenza al fuoco degli elementi portanti e separanti dell’edificio o le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali;
  • modifica sostanziale della compartimentazione antincendio, dei sistemi di ventilazione naturale o meccanica, dei sistemi di protezione attiva contro l’incendio.
  1. Modifica delle misure di protezione per le persone:
  • incremento del numero degli occupanti eccedente il dimensionamento del sistema di vie d’uscita;
  • modifica delle tipologie degli occupanti (es: anziani, bambini, diversamente abili…) o loro diversa distribuzione;
  • modifica sostanziale dei sistemi di vie d’uscita, dei sistemi di protezione degli occupanti e dei soccorritori, dei sistemi di rivelazione e segnalazione di allarme incendio, dell’accesso all’area ed accostamento dei mezzi di soccorso, della comunicazione con altre attività.

La Valutazione del Rischio incendio

L’articolo 2 Valutazione dei rischi di incendio indica che la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio “costituiscono parte specifica del documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008.

La recente guida INAIL rappresenta un utile riferimento per comprendere appieno le disposizioni dei tre decreti che sostituiscono il consolidato Decreto ministeriale 10 marzo 1998.

Il documento evidenzia che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, anche se sono rispettati i criteri per l’applicazione dell’allegato I al D.M. 03/09/2021 relativamente ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato, il basso rischio di incendio, dev’essere dimostrato e confermato attraverso una corretta Valutazione del rischio.