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Aumentano le sanzioni per mancate visite mediche

D.lgs 151/2015 – aumentano le sanzioni per mancate visite mediche (o per visite mediche effettuate in ritardo)

Il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, oltre a introdurre importanti innovazioni in materia di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro è intervenuto anche sul “Testo unico” della sicurezza sul lavoro n. 81/2008, apportando diverse modifiche di cui alcune particolarmente significative.

Il nuovo regime sanzionatorio per le mancate viste mediche

L’art. 20, c.1, lett. i), infatti, ha inserito nell’art. 55 del D.Lgs. n.81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente) il nuovo comma 6-bis, in vigore dal 24 settembre 2015, in base al quale in caso di mancato invio dei lavoratori alle visite mediche (o di visite mediche effettuate in ritardo) (art.18, c. 1, lett. g) “se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati”.

Obbligo di inviare i lavoratori alla visita medica (art.18, comma 1 g) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’art. 18 comma 1) lettera g stabilisce che:

1) Il datore di lavoro … e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo
le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

g) inviare i lavoratori alla visita medica ENTRO LE SCADENZE previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti
a suo carico nel presente decreto

Nel caso il datore di lavoro o il dirigente ometta di “inviare i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza, l’importo della sanzione
prevista dall’articolo 55 c. 5 lett. e) deve essere raddoppiata se la violazione si riferisce a
più di 5 lavoratori e triplicata se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori.

  • Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 5 lavoratori : ammenda da 2.192,00a 4.384,00 euro;
  • Mancata visita medica (o visita scaduta) fino a 10 lavoratori : ammenda da 4.384,00 a 8.768,00 euro;
  • Mancata visita medica (o visita scaduta) oltre 10 lavoratori : ammenda da 6.576,00 a 13.152,00